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Matrimonio Convivenza

Convivenza: cosa cambia rispetto al matrimonio

Convivenza: cosa cambia rispetto al matrimonio
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Sono molte le motivazione che spingono a preferire la convivenza la matrimonio. Ma i diritti sono gli stessi per le coppie che hanno preferito la convivenza rispetto al matrimonio? E come fare a dimostrare l’esistenza di una convivenza? Quali sono invece i diritti di un figlio generato da una convivenza rispetto a quello generato da un matrimonio? Nozze-Matrimonio risponde alle vostre domande…

Dal momento in cui un uomo e una donna decidono di metter su casa insieme e iniziare una convivenza, automaticamente entrano in una delle due categorie previste dalla legge: famiglia di diritto e famiglia di fatto (detta anche “convivenza more uxorio”).

Se abbiano deciso di celebrare il matrimonio, rientrano nel numero delle “società naturali fondate sul matrimonio”, cioè della famiglia di diritto riconosciuta e tutelata dalla legge.

Se invece l'unione viene decisa privatamente, cioè senza matrimonio, altrettanto automaticamente la coppia rientra nella schiera delle famiglie di fatto in cui i rapporti fra i conviventi non sono regolati e tutelati dalla legge. Su Divorzio Online potrete leggere ulteriori informazioni sul Matrimonio e Convivenza da un punto di vista legale.

La mancanza di una specifica regolamentazione legislativa sulla convivenza non ha impedito ai giudici di estendere alla famiglia di fatto alcune norme dettate per i coniugi.

Così, ad esempio, è stato riconosciuto al convivente “more uxorio” il diritto al risarcimento nel caso in cui il partner sia rimasto vittima di un omicidio (anche non volontario) e il diritto di non testimoniare contro il convivente in un procedimento penale (art. 199 Cod. Procedura Penale).

Non sono però state considerate estensibili le norme sulla successione legittima della convivenza: in assenza di specifiche disposizioni testamentarie, in caso di morte di uno dei conviventi l'altro non può vantare alcun diritto successorio.

Non esistono obblighi di mantenimento in caso di rottura della convivenza, ma se si adempie spontaneamente a questo obbligo morale, non si può poi pretendere che quanto è stato pagato debba essere restituito.

 

Matrimonio convivenza: come dimostrare l’esistenza di una convivenza?

Al fine di dimostrare l'effettiva convienza, in assenza di matrimonio, in Comune si possono chiedere due tipi di documenti. Il primo consiste in una dichiarazione personale sottoscritta da entrambi i conviventi e autenticata da un pubblico ufficiale in cui si afferma di vivere insieme come marito e moglie da un certo periodo di tempo.

Inoltre si può chiedere un certificato di residenza (o domicilio) congiunto, che si limita ad attestare la coabitazione, ma che è l'unico ad essere considerato prova legale della convivenza.

 

Convivenza matrimonio: il riconoscimento dei figli

Il figlio generato da un uomo e una donna non legati da un matrimonio valido agli effetti civili è un figlio naturale. Il Codice Civile del 1942 (emanato, quindi, prima della Costituzione del 1948) determinava con le sue norme una situazione di vera inferiorità giuridica dei figli naturali, cioè nati fuori del matrimonio, sacrificandone i diritti a favore di familiari e persino a favore di parenti lontani.
La Costituzione, invece, non solo garantisce ai figli naturali il diritto di essere mantenuti, istruiti ed educati dai loro genitori, ma impone anche alle leggi di assicurare loro una tutela compatibile con quella della famiglia legittima. Su Altalex troverete i vari riferimenti legali e le leggi che tutelano questa parte del diritto.
La legge di riforma del Diritto di famiglia si è adeguata a queste direttive costituzionali e ha eliminato ogni discriminazione di ordine patrimoniale tra figli naturali e legittimi. La situazione dei figli nati fuori del matrimonio si diversifica da quella dei figli legittimi anche per un altro aspetto: non hanno rapporti 'giuridici' con i parenti del loro genitore a eccezione degli ascendenti, cioè nonni e bisnonni. Ciò significa, ad esempio, che non acquisiscono legalmente 'zii' o 'cugini'.

Per tutte le questioni patrimoniali ed ereditarie, il figlio naturale riconosciuto è assolutamente nell'identica situazione del figlio legittimo (con l'unica differenza che non acquisisce nessun diritto nei confronti dei parenti del genitore, tranne che verso gli ascendenti diretti).

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